I rischi nella gestione d’impresa sono inevitabili: si possono quasi azzerare, attenuare, condividere (con altri soggetti) e ci si può assicurare (per alcuni aspetti).
Non si possono certamente evitare le responsabilità, non è più ammessa negligenza!
Una razionalizzazione dell’organizzazione innesca processi virtuosi che portano ad abbattere i rischi, limitare le responsabilità e proteggere il patrimonio dell’impresa e degli amministratori.
Per quanto attiene al Codice Civile, aggiornato dal D.Lgs. 14/2019, l’art. 2086 obbliga l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ad istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa.
Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale (2486 C.C.) e sono solidalmente responsabili per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società (2476 C.C.).
Quindi all’obbligo di istituire gli adeguati assetti si accompagna, quale sanzione, la responsabilità personale patrimoniale degli amministratori nei confronti dei soggetti danneggiati dal loro comportamento omissivo, superficiale, negligente.
Con diverse sentenze (es. il Decreto 19 gennaio 2022 del Tribunale di Cagliari) la giurisprudenza ha stabilito cosa si intenda per assetto organizzativo, amministrativo e contabile, condannando gli amministratori negligenti a rispondere dei danni arrecati.
Per quanto attiene al D.Lgs. 231/2001, che prescrive la prevenzione della commissione di reati all’interno delle società attraverso l’adozione di appositi modelli organizzativi, la recente sentenza della Corte di Cassazione Penale (11 gennaio 2023, n. 570) afferma un importante principio giurisprudenziale: la ricorrenza di carenze organizzative, in quanto atte a determinare le condizioni di verificazione del reato presupposto, giustifica l'imputazione dell'illecito al soggetto collettivo (la società, l’imprenditore collettivo).
Per “carenze organizzative” la Corte intende un assetto organizzativo negligente dell’impresa, un modo di essere colposo che si traduce nella mancata adozione di strumenti organizzativi e gestionali necessari a prevenire la commissione dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001.
Secondo la Corte di Cassazione, la responsabilità 231 della società sorge in presenza delle seguenti condizioni:
- tra l’autore del reato e la società deve sussistere un rapporto di “funzione”: in altre parole l’autore del reato deve risultare inserito nell’organizzazione della società;
- la commissione del reato presupposto (*) è funzionale ad un interesse o vantaggio della società;
- deve sussistere una concreta colpa in organizzazione, che si traduce nel non avere predisposto accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione dei reati (mancata adozione di idonei modelli organizzativi effettivamente attuati).
(*) riciclaggio, violazioni del diritto d’autore (es. download di musica, video, libri e ogni opera dell'ingegno non originale: è una frode che presuppone la pirateria e/o il plagio), violazioni ambientali, reati societari, reati sportivi, false dichiarazioni/attestazioni, frodi, delitti informatici, reato di ricettazione (acquisto di un bene di dubbia provenienza), ecc.
La “colpa di organizzazione” è propria dell’ente/società e costituisce il presupposto che ha consentito al soggetto (persona fisica autore del reato) di commettere il reato.
In quest’ottica, l'adozione e l'implementazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231 è determinante per dimostrare la diligenza da parte della società nella prevenzione dei reati ed evitare o almeno attenuare le proprie responsabilità (ferme restando le responsabilità penali personali dell’amministratore o dipendente che ha commesso materialmente il reato).
Il Modello 231 non è obbligatorio, ma i rischi per chi non lo compila sono altissimi. Per questo è necessario affidarsi a consulenti esperti. Attraverso la presenza costante e il monitoraggio delle attività, la società ha la tranquillità che tutti i punti siano presidiati e che la conformità sia mantenuta nel corso del tempo.
Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili sono obbligatori, nella forma che gli amministratori ritengono adeguata (non esiste un Modello di legge). Anche per questo è necessario affidarsi a consulenti esperti che attraverso la loro presenza costante e il monitoraggio delle attività, consentono alla società di proseguire l’attività d’impresa in modo lecito (l’attività esercitata senza organizzazione è illecita).
Come già ricordato diverse sentenze hanno ritenuto necessarie, al fine di una adeguata compliance, almeno le seguenti misure:
- organigramma, aggiornato e corretto nei suoi elementi essenziali, anche in ottica “controllo di gestione” e coordinato con i “Modelli 231”
- mansionario (analitico, dettagliato);
- sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali (ad es. con la Balanced Scorecard e i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo 231);
- redazione di un budget di tesoreria (meglio se ad aggiornamento costante);
- redazione di una situazione contabile (economica, patrimoniale e finanziaria) frequentemente aggiornata (periodicità da stabilirsi a seconda delle particolarità dell’azienda);
- redazione di strumenti di natura previsionale (la Balanced Scorecard è il migliore strumento al mondo di pianificazione strategica, se utilizzato nella pienezza delle sue potenzialità);
- strumenti di budgeting e reporting (es. budget + controllo di gestione “tradizionale” + analisi degli scostamenti).
Rimaniamo a disposizione per assistervi nell’impostazione, implementazione e monitoraggio costante delle vostre organizzazioni.
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Scritto da: Simone Moro Sono iscritto al Registro dei Revisori Contabili. Mi occupo principalmente di consulenza e pianificazione strategica in materia fiscale, aziendale e societaria, controllo di gestione, certificazione domande di contributi pubblici e di gestione del team. |